Art. 11

LEGGE 3 agosto 1949, n. 577

In vigore dal 15 set 1949
S'intendono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano, per esercizio professionale. Il Ministro per la grazia e giustizia, verificata l'osservanza delle norme di legge ed accertati i risultati definitivi delle elezioni, fa la proclamazione degli eletti e ordina che ne siano pubblicati i nomi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel bollettino del Ministero.
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LEGGE 3 agosto 1949, n. 577 (Art. 11 Istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato) — Testo vigente | Portale Normativo