Art. 11
LEGGE 3 agosto 1949, n. 577
In vigore dal 15 set 1949
S'intendono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano, per esercizio professionale.
Il Ministro per la grazia e giustizia, verificata l'osservanza delle norme di legge ed accertati i risultati definitivi delle elezioni, fa la proclamazione degli eletti e ordina che ne siano pubblicati i nomi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel bollettino del Ministero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1949-08-03;577#art-11