Art. 10
LEGGE 3 agosto 1949, n. 577
In vigore dal 15 set 1949
Il risultato della votazione deve essere subito comunicato da ciascun Consiglio notarile al Ministro per la grazia e giustizia.
Contro la validità delle operazioni elettorali può essere proposto reclamo allo stesso Ministro nel termine di quindici giorni da quello delle elezioni.
Quando l'elezione sia stata annullata in fino o piè collegi notarili, non occorre ripeterla se i voti degli elettori di tali collegi non possano influire sui risultati complessivi delle elezioni. In caso diverso, il Ministro stabilisce un termine entro il quale il collegio o i collegi anzidetti devono essere convocati per procedere ad una nuova votazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1949-08-03;577#art-10