Art. 10

LEGGE 3 agosto 1949, n. 577

In vigore dal 15 set 1949
Il risultato della votazione deve essere subito comunicato da ciascun Consiglio notarile al Ministro per la grazia e giustizia. Contro la validità delle operazioni elettorali può essere proposto reclamo allo stesso Ministro nel termine di quindici giorni da quello delle elezioni. Quando l'elezione sia stata annullata in fino o piè collegi notarili, non occorre ripeterla se i voti degli elettori di tali collegi non possano influire sui risultati complessivi delle elezioni. In caso diverso, il Ministro stabilisce un termine entro il quale il collegio o i collegi anzidetti devono essere convocati per procedere ad una nuova votazione.
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