Art. 7

LEGGE 3 agosto 1949, n. 577

In vigore dal 8 ago 1991
Il Consiglio nazionale del notariato dura in carica tre anni, scaduti i quali continua ad esercitare le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 GIUGNO 1991, N. 220 . COMMA ABROGATO DALLA L. 27 GIUGNO 1991, N. 220 . Quando per qualsiasi causa, anche per effetto di trasferimento ad altra zona, e fino a sei mesi prima della scadenza del triennio, venga a cessare dalla carica un componente del Consiglio nazionale si fa luogo, entro due mesi dalla cessazione, alla sua sostituzione con elezione suppletiva nella corrispondente zona, con le modalità previste dal secondo comma dell'. Colui che è eletto in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del triennio. Quando, però, venga a mancare, prima della scadenza del triennio, oltre la metà dei componenti del Consiglio, si procede a nuova elezione dell'intero Consiglio e questo resterà in carica fino all'insediamento del Consiglio che sarà eletto nel febbraio successivo alla scadenza del triennio. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 GIUGNO 1991, N. 220 .
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LEGGE 3 agosto 1949, n. 577 (Art. 7 Istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato) — Testo vigente | Portale Normativo