Art. 3

LEGGE 3 agosto 1949, n. 577

In vigore dal 15 set 1949
Il Consiglio nazionale elegge nel proprio seno il presidente e il vicepresidente. Il presidente ha la rappresentanza del Consiglio, ne convoca e dirige le adunanze, ne attua le deliberazioni, le esplica l'attività ordinaria. In casi di urgenza, egli può esercitare i poteri del Consiglio, al quale riferisce nella prima adunanza successiva. Il vicepresidente esercita le stesse attribuzioni nei casi di impedimento del presidente.
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