Art. 1
LEGGE 3 agosto 1949, n. 577
In vigore dal 8 ago 1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
1. Il Consiglio nazionale del notariato, con sede in Roma, è ordine professionale della categoria. Il Consiglio nazionale del notariato è composto dai notai in esercizio eletti in unica data nel numero stabilito per ciascuna delle zone regionali indicate nella tabella allegato A, annessa alla presente legge. Nessun componente può essere eletto più di due volte consecutive
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