Art. 2

LEGGE 3 agosto 1949, n. 577

In vigore dal 8 ago 1991
Il Consiglio nazionale del notariato: a) dà parere sulle disposizioni da emanarsi per guanto concerne l'ordinamento del notariato e su ogni altro argomento che interessi la professione notarile, quando ne sia richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia; b) presenta al Ministro per la grazia e giustizia, o alle altre autorità competenti, le proposte che ritenga opportune in materia di notariato o altrimenti in reazione all'attività notarile; c) raccoglie e coordina le proposte formulate dai Consigli notarili e dai notai nelle materie di cui alla precedente lettera b); d) assume e promuove iniziative per lo studio di argomenti che riflettono il notariato e i suoi istituti, compresi quelli relativi alle forme di previdenza e di assistenza fra i notai; e) cura la tutela degli interessi della categoria dei notai; f) elabora principi di deontologia professionale .
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