Art. 2
LEGGE 3 agosto 1949, n. 577
In vigore dal 8 ago 1991
Il Consiglio nazionale del notariato:
a) dà parere sulle disposizioni da emanarsi per guanto concerne l'ordinamento del notariato e su ogni altro argomento che interessi la professione notarile, quando ne sia richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia;
b) presenta al Ministro per la grazia e giustizia, o alle altre autorità competenti, le proposte che ritenga opportune in materia di notariato o altrimenti in reazione all'attività notarile;
c) raccoglie e coordina le proposte formulate dai Consigli
notarili e dai notai nelle materie di cui alla precedente lettera b);
d) assume e promuove iniziative per lo studio di argomenti che
riflettono il notariato e i suoi istituti, compresi quelli relativi alle forme di previdenza e di assistenza fra i notai;
e) cura la tutela degli interessi della categoria dei notai;
f) elabora principi di deontologia professionale
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