Art. 6

LEGGE 17 gennaio 1949, n. 6

In vigore dal 3 feb 1949
Il n. 1 dell' del decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3022, riportato nell'art. 14 della legge 30 dicembre 1923, n. 3283, è modificato come segue: "1) Gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente delle Sue Case Civile e Militare".
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