Art. 12

LEGGE 17 gennaio 1949, n. 6

In vigore dal 3 feb 1949
Rimane in vigore ogni altra disposizione in materia di tasse di circolazione non incompatibile con quelle della presente legge. Le norme contenute negli articoli precedenti si applicano con effetto dal 1 gennaio 1949. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 gennaio 1949 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - CORBELLINI Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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