Art. 5
LEGGE 17 gennaio 1949, n. 6
In vigore dal 13 feb 1952
L'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, è sostituito dal seguente:
"Con effetto dal 1 gennaio 1952 il provento delle tasse di circolazione è versato ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate.
In relazione a tale versamento, con decreto del Ministro per il tesoro sarà quadrimestralmente provvedute ad assegnare ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze un fondo pari ad un terzo dell'importo dei versamenti stessi.
Con decreto del Ministro per le finanze tale fondo sarà ripartito a favore delle province, per metà in proporzione della superficie e per l'altra metà in proporzione della lunghezza delle strade provinciali di ciascuna provincia"
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Storico versioni
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