Art. 3

LEGGE 17 gennaio 1949, n. 6

In vigore dal 3 feb 1949
Il pagamento della tassa di cui al precedente deve essere effettuato prima che il motoveicolo entri in circolazione, presso gli uffici esattori dell'Automobile Club d'Italia, i quali rilasciano l'ordinario disco-contrassegno in uso per i motocicli. Il disco-contrassegno deve contenere l'indicazione del numero di individuazione del motore del motoveicolo. Per i motoveicoli di cui all' è data facoltà al Ministro per le finanze di istituire con proprio decreto un apposito contrassegno metallico in sostituzione di detto disco-contrassegno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1949-01-17;6#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo