Art. 3
LEGGE 17 gennaio 1949, n. 6
In vigore dal 3 feb 1949
Il pagamento della tassa di cui al precedente deve essere effettuato prima che il motoveicolo entri in circolazione, presso gli uffici esattori dell'Automobile Club d'Italia, i quali rilasciano l'ordinario disco-contrassegno in uso per i motocicli.
Il disco-contrassegno deve contenere l'indicazione del numero di individuazione del motore del motoveicolo.
Per i motoveicoli di cui all' è data facoltà al Ministro per le finanze di istituire con proprio decreto un apposito contrassegno metallico in sostituzione di detto disco-contrassegno.
Storico versioni
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