Art. 2
LEGGE 17 gennaio 1949, n. 6
In vigore dal 3 feb 1949
La circolazione dei velocipedi provvisti di motore ausiliario avente cilindrata fino a cm cubi 50 e dei motocicli leggeri, provvisti di motore avente cilindrata oltre i cm cubi 50 e non superiore a cm cubi 125, è soggetta alla tassa nella misura di cui alla tabella allegato AA.
La circolazione dei motofurgoncini leggeri, provvisti di motore avente le caratteristiche di cui al precedente comma, è soggetta alla tassa stabilita dalla tariffa allegato D al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1058.
Per i velocipedi a motore, i motocicli leggeri ed i motofurgoncini leggeri già in circolazione alla data del 1 gennaio 1949, la tassa come sopra determinata dovrà essere corrisposta entro il 31 marzo 1949.
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