Art. 10
LEGGE 17 gennaio 1949, n. 6
In vigore dal 3 feb 1949
Le autovetture nuove di fabbrica di produzione nazionale adibite al trasporto di persone sono esentate dalla tassa di circolazione per un semestre a decorrere dalla data della prima immatricolazione.
Il periodo di esenzione è ragguagliato a tre bimestri compreso quello dell'entrata in circolazione.
Le autovetture ammesse al predetto beneficio per poter circolare nel periodo di esenzione debbono munirsi, mediante il pagamento del diritto fisso di L. 50, di un apposito disco-contrassegno, che sarà istituito con decreto del Ministro per le finanze.
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