Art. 1
LEGGE 12 maggio 1942, n. 652
In vigore dal 31 dic 1967
L' del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n 2397, è
sostituito dal seguente:
«I gradi di ufficiale in congedo, che possono essere attribuiti ai singoli iscritti nei ruoli sono i seguenti,rispettivamente corrispondenti ai gradi gerarchici, di cui al R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, a fianco indicati:
a) Categoria magistrati:
Tenente generale capo .......... grado 3°
Tenente generale ............... » 4°
Maggior generale ............... » 5°
Colonnello .................... » 6°
Tenente colonnello ............. » 7°
Maggiore ....................... » 8°
Capitano ....................... » 9°
Tenente ........................ » 10°
b) Categoria cancellieri:
Colonnello ..................... grado 6°
Tenente colonnello .............. » 7°
Maggiore ........................ » 8°
Capitano ........................ » 9°
Tenente ......................... » 10°
Sottotenente .................... » 11°
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