Art. 7

LEGGE 12 maggio 1942, n. 652

In vigore dal 9 lug 1942
Il Governo del Re è autorizzato a raccogliere e pubblicare in testo unico - da approvarsi con decreto Reale, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aereonautica, di concerto con quelli per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia e per le finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio di Stato - le disposizioni di legge generali e speciali relative all'ordinamento del Corpo degli ufficiali della giustizia militare, con facoltà di coordinare le leggi vigenti con le altre leggi dello Stato e di introdurre norme complementari e integrative. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 maggio 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - TERUZZI - GRANDI - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: GRANDI
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