Art. 2

LEGGE 12 maggio 1942, n. 652

In vigore dal 9 lug 1942
L' del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, è sostituito dal seguente: «I magistrati e i cancellieri della giustizia militare, di cui alla prima parte dei precedenti , sono iscritti nel ruolo ordinario, rispettivamente, nella categoria magistrati e cancellieri, senza gravare sui posti di organico di cui al seguente comma. Per gli ufficiali inscritti a domanda, sono invece fissati i seguenti organici: Categoria magistrati: Colonnelli ..................... n. 9 Tenenti colonnelli .............. » 22 Maggiori ...........................» 23 Capitani ........................ » 34 Tenenti ......................... » 50 Categoria cancellieri: Maggiori ........................ n. 4 Capitani ........................ » 24 Tenenti e sottotenenti .......... » 107 Gli ufficiali già inscritti, a domanda, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nel ruolo ordinario, che si trovino in possesso di un grado per il quale il presente articolo non contempla posti in organico o che risultino in eccedenza rispetto all'organico stesso, sono mantenuti nel ruolo in soprannumero, rispettivamente, sino all'esaurimento e all'assorbimento.
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