Art. 2
LEGGE 12 maggio 1942, n. 652
In vigore dal 9 lug 1942
L' del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, è sostituito dal seguente:
«I magistrati e i cancellieri della giustizia militare, di cui alla prima parte dei precedenti , sono iscritti nel ruolo ordinario, rispettivamente, nella categoria magistrati e cancellieri, senza gravare sui posti di organico di cui al seguente comma.
Per gli ufficiali inscritti a domanda, sono invece fissati i seguenti organici:
Categoria magistrati:
Colonnelli ..................... n. 9
Tenenti colonnelli .............. » 22
Maggiori ...........................» 23
Capitani ........................ » 34
Tenenti ......................... » 50
Categoria cancellieri:
Maggiori ........................ n. 4
Capitani ........................ » 24
Tenenti e sottotenenti .......... » 107
Gli ufficiali già inscritti, a domanda, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nel ruolo ordinario, che si trovino in possesso di un grado per il quale il presente articolo non contempla posti in organico o che risultino in eccedenza rispetto all'organico stesso, sono mantenuti nel ruolo in soprannumero, rispettivamente, sino all'esaurimento e all'assorbimento.
Storico versioni
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