Art. 4

LEGGE 12 maggio 1942, n. 652

In vigore dal 9 lug 1942
L'art. 12 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-X1V, n. 2397, è sostituito dal seguente: «Gli ufficiali del ruolo di riserva, inscritti nella categoria magistrati con grado inferiore a maggior generale o nella categoria cancellieri con grado inferiore a colonnello cessano di appartenere al ruolo stesso e sono collocati in congedo assoluto all'età di anni settanta. Per gli ufficiali di grado diverso sono stabiliti i seguenti limiti di età: a) Gategoria magistrati: Tenente generale capo ............. anni 78 Tenente generale ................. » 77 Maggior generale ................. » 75 b) Categoria cancellieri: Colonnello ....................... anni 75».
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