Art. 4
LEGGE 12 maggio 1942, n. 652
In vigore dal 9 lug 1942
L'art. 12 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-X1V, n. 2397, è
sostituito dal seguente:
«Gli ufficiali del ruolo di riserva, inscritti nella categoria magistrati con grado inferiore a maggior generale o nella categoria cancellieri con grado inferiore a colonnello cessano di appartenere al ruolo stesso e sono collocati in congedo assoluto all'età di anni
settanta.
Per gli ufficiali di grado diverso sono stabiliti i seguenti limiti
di età:
a) Gategoria magistrati:
Tenente generale capo ............. anni 78
Tenente generale ................. » 77
Maggior generale ................. » 75
b) Categoria cancellieri:
Colonnello ....................... anni 75».
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