Art. 3
LEGGE 12 maggio 1942, n. 652
In vigore dal 9 lug 1942
L'art. 8 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, è sostituito dal seguente:
«I limiti di età per la cessazione dall'appartenenza al ruolo ordinario degli ufficiali inscritti di diritto nel ruolo stesso sono quelli stabiliti per la cessazione dal servizio dei funzionari della giustizia militare di grado corrispondente.
Per gli ufficiali inscritti a domanda sono invece fissati i seguenti limiti di età
a) Categoria magistrati:
Colonnello ........................ anni 63
Tenente colonnello ................ » 60
Maggiore .......................... » 58
Capitano .......................... » 56
Tenente ........................... » 56
b) Categoria cancellieri:
Maggiore .......................... anni 64
Capitano .......................... » 62
Tenente ........................... » 60
Sottotenente ...................... » 58
Gli ufficiali inscritti a domanda, che si trovino nelle condizioni indicate nell'ultimo capoverso del precedente articolo, cessano di appartenere al ruolo ordinario, se sono in possesso del grado di maggior generale, all'età di anni sessantacinque».
Storico versioni
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