Art. 1 · LEGGE 12 maggio 1942, n. 652

Art. 1

LEGGE 12 maggio 1942, n. 652

In vigore dal 31 dic 1967
L' del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n 2397, è sostituito dal seguente: «I gradi di ufficiale in congedo, che possono essere attribuiti ai singoli iscritti nei ruoli sono i seguenti,rispettivamente corrispondenti ai gradi gerarchici, di cui al R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, a fianco indicati: a) Categoria magistrati: Tenente generale capo .......... grado 3° Tenente generale ............... » 4° Maggior generale ............... » 5° Colonnello .................... » 6° Tenente colonnello ............. » 7° Maggiore ....................... » 8° Capitano ....................... » 9° Tenente ........................ » 10° b) Categoria cancellieri: Colonnello ..................... grado 6° Tenente colonnello .............. » 7° Maggiore ........................ » 8° Capitano ........................ » 9° Tenente ......................... » 10° Sottotenente .................... » 11°
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