Art. 7
In vigore dal 4 mag 1940
Le lettere a) e b) dell' della legge 7 giugno 1937-XV, n. 913, sono sostituite come segue:
«a) maresciallo capo: un anno di comando di reparto o di unità del naviglio del Corpo, o di appartenenza alla polizia tributaria investigativa o ad una brigata volante;
«b) brigadiere: sei mesi di servizio d'istituto in reparti di una legione di frontiera o della Libia o dell'Africa Orientale Italiana o dell'Albania, oppure d'imbarco sulle unità del naviglio del Corpo».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1940-03-20;234#art-7