Art. 4

LEGGE 20 marzo 1940, n. 234

In vigore dal 4 mag 1940
I funzionari civili dello Stato di grado non inferiore al quinto possono ottenere, se militari in congedo illimitato della Regia guardia di finanza, la nomina a sottotenente di complemento dello stesso Regio corpo, prescindendo dalla presentazione dei titoli di studio, purchè non abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di età.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1940-03-20;234#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo