Art. 5
In vigore dal 4 mag 1940
I sottufficiali del Corpo della Regia guardia di finanza, che non abbiano i requisiti speciali per essere nominati sottotenenti di complemento nel Corpo medesimo, ed i militari di truppa della Regia guardia di finanza possono essere nominati ufficiali di complemento nell'Arma di fanteria alle condizioni all'uopo previste dalle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito.
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