Art. 2

In vigore dal 10 set 1942
Possono conseguire, a domanda e senza esami, la nomina a sottotenente di complemento della Regia guardia di finanza, qualora posseggano i requisiti di cittadinanza e di condotta richiesti per la nomina in servizio permanente e siano dichiarati idonei secondo le norme stabilite dal regolamento organico: 1) i sottobrigadieri della forza in congedo della Regia guardia di finanza, anche se trattenuti o richiamati alle armi, che siano provvisti di diploma di laurea e che abbiano prestato almeno un anno di servizio con tale grado; 3) i marescialli ed i brigadieri della forza in congedo della Regia guardia di finanza, anche se trattenuti o richiamati alle armi, che abbiano conseguito l'ammissione al liceo classico o scientifico o all'istituto tecnico superiore o che posseggano altro titolo equipollente ovvero titoli corrispondenti dell'antico ordinamento scolastico, purchè contino sei anni di servizio da sottufficiale nella Regia guardia di finanza stessa; 4) i marescialli maggiori della Regia guardia di finanza, all'atto della loro cessazione dal servizio permanente, purchè abbiano acquisito in via normale il diritto al collocamento a riposo, per aver compiuto il periodo minimo di servizio all'uopo prescritto.

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urn:nir:stato:legge:1940-03-20;234#art-2

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