Art. 3

Abrogato
In vigore dal 7 apr 1955
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 FEBBRAIO 1955, N. 84

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urn:nir:stato:legge:1940-03-20;234#art-3

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Art. 3 Aumento degli organici, reclutamento degli ufficiali di complemento, avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa e delega al Governo per la pubblicazione del testo unico dei provvedimenti legislativi sull'ordinamento della Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo