Art. 8
In vigore dal 4 mag 1940
L' della legge 7 giugno 1937-XV, n. 913, è sostituito dal seguente:
«Non possono essere giudicate ai fini dell'avanzamento al grado di appuntato le guardie che non abbiano compiuto almeno sei mesi di servizio di istituto in reparti di una legione di frontiera o della Libia o dell'Africa Orientale Italiana o dell'Albania, oppure di imbarco sulle unità del naviglio del Corpo».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1940-03-20;234#art-8