Art. 9
LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045
In vigore dal 24 ago 1999
I locali costituenti gli alloggi devono essere utilizzati esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in essi non può in alcun caso essere consentito l'immagazzinamento, neppure temporaneo, di qualsiasi merce.
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