Art. 14

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
In ogni dormitorio deve sistemarsi per ciascuna persona, oltre la cuccetta, uno stipetto della capacità di circa metri cubi 0,3 con gli sportelli muniti di fori e di farfalletta, una sedia o un solido sgabello pieghevole e un attaccapanni.
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LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045 (Art. 14 Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.) — Testo vigente | Portale Normativo