Art. 13

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
I dormitori devono avere le seguenti dimensioni: cubatura per ogni persona: non inferiore a metri cubi 3,50. Se si tratti di cabine ubicate sui ponti superiori a quello di coperta e nelle quali sia assicurata una ventilazione naturale che consenta il rinnovamento completo dell'aria di almeno sei volte all'ora, potrà consentirsi una cubatura minima di metri cubi 3; tale eccezione non è ammessa per le navi adibite a viaggi in zone a clima tropicale; superficie per ogni persona: non inferiore a metri quadrati 1,50; altezza: non inferiore a metri 2, salvo che la nave abbia una stazza lorda inferiore a 1600 tonnellate nel qual caso potrà consentirsi un minimo di metri 1,80.
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LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045 (Art. 13 Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.) — Testo vigente | Portale Normativo