Art. 15
LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045
In vigore dal 24 ago 1999
Ad ogni persona deve essere assegnata una cuccetta delle seguenti dimensioni:
lunghezza metri 1,80; larghezza metri 0,60, misurata fra le falchette.
Non sono consentiti più di due ordini di cuccette: l'ordine inferiore deve distare dal pavimento non meno di metri 0,35 e la distanza tra il fondo delle cuccette inferiori e quello delle cuccette superiori non deve essere minore di metri 0,75.
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