Art. 15 · LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

Art. 15

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
Ad ogni persona deve essere assegnata una cuccetta delle seguenti dimensioni: lunghezza metri 1,80; larghezza metri 0,60, misurata fra le falchette. Non sono consentiti più di due ordini di cuccette: l'ordine inferiore deve distare dal pavimento non meno di metri 0,35 e la distanza tra il fondo delle cuccette inferiori e quello delle cuccette superiori non deve essere minore di metri 0,75.
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