Art. 20

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
Sulla porta di ciascun dormitorio, oltre che l'indicazione della categoria del personale al quale è destinato, deve essere indicato il numero massimo delle persone che il dormitorio può contenere.
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LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045 (Art. 20 Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.) — Testo vigente | Portale Normativo