Art. 20 · LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

Art. 20

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
Sulla porta di ciascun dormitorio, oltre che l'indicazione della categoria del personale al quale è destinato, deve essere indicato il numero massimo delle persone che il dormitorio può contenere.
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