Art. 25

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
Per i sottufficiali devono essere sistemati impianti separati, compresa la doccia, nelle stesse proporzioni e con i requisiti di cui all'articolo precedente.
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LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045 (Art. 25 Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.) — Testo vigente | Portale Normativo