Art. 29

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
Nell'anbito di ogni gruppo di latrine deve essere sistemato un orinatoio e un lavamano munito di distributore di sapone liquido, o in polvere, o in pasta.
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LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045 (Art. 29 Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.) — Testo vigente | Portale Normativo