Art. 32

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
La cambusa per la conservazione dei viveri è obbligatoria a bordo di ogni nave destinata a traversate di oltre 24 ore. La cambusa deve essere isolata dagli altri locali, illuminata e ben ventilata e ubicata con un lato a murata. Essa deve essere tenuta libera da qualsiasi oggetto non inerente all'uso cuì è destinata. Se per necessità inevitabili debbano passare nella cambusa tubi di vapore questi dovranno essere isolati accuratamente. Gli armadi, da sistemarsi nella cambusa, possibilmente metallici, devono essere facilmente lavabili e muniti di aperture con reti metalliche a maglie finissime. La cambusa deve essere fornita di apposita cassa zincata per la conservazione delle gallette.
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LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045 (Art. 32 Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.) — Testo vigente | Portale Normativo