Art. 26

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
Al comandante, al direttore di macchina e al medico spetta rispettivamente un bagno con doccia, separato ed esclusivo. Quando sia imbarcato il comandante in seconda o il capo macchinista al dettaglio spetterà anche ad essi un bagno, con doccia, esclusivo e separato. Nel caso in cui siano imbarcati più di due medici, il bagno separato spetterà al direttore sanitario, mentre agli altri medici sarà destinato un solo bagno che dovrà però essere ubicato in vicinanza dei rispettivi alloggi. Per gli altri ufficiali devono essere installate almeno due docce, di cui una con vasca da bagno) per ogni sei persone frazione di sei; una delle due docce deve essere sistemata in apposito locale separato. Tali installazioni devono essere razionalmente distribuite in prossimità dei rispettivi alloggi. Quando il numero degli ufficiali, compresi il comandante e il direttore di macchina, non sia superiore a sei, sarà sufficiente l'installazione di un bagno con doccia ed una doccia separata, ovvero due docce separate.
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