Art. 23
LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045
In vigore dal 24 ago 1999
In prossimità degli alloggi devono essere convenientemente installati lavandini nella seguente proporzione:
n. 1 lavandino per ogni quattro conviventi fino al numero di 32;
n. 1 lavandino in più per ogni cinque conviventi da 33 fino ad 82;
n. 1 lavandino in più per ogni sei conviventi da 83 in poi.
Le frazioni delle suddette aliquote saranno trascurate.
Se il numero dei componenti di ciascuna categoria di personale sia maggiore di dieci, dovranno esservi installazioni per ciascuna categoria in locali a ciò appositamente destinati.
I lavandini devono essere tutti forniti di acqua dolce corrente, calda e fredda. Per le navi di Stazza lorda inferiore alle 1600 tonnellate non è obbligatoria la somministrazione di acqua calda corrente, tranne il caso delle navi da passeggeri ove a questi essa venga distribuita.
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