Art. 29 · LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

Art. 29

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
Nell'anbito di ogni gruppo di latrine deve essere sistemato un orinatoio e un lavamano munito di distributore di sapone liquido, o in polvere, o in pasta.
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