Art. 3

LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045

In vigore dal 24 ago 1999
Gli alloggi devono essere ubicati e costruiti a seconda delle possibilità di utilizzazione degli spazi nei diversi tipi di navi, in maniera tale da non essere soggetti a irradiazioni di eccessivo calore, a emanazioni dannose o moleste derivanti dalle stive, dai motori, dalle latrine, dal pozzo delle catene, dalle cucine, e in genere dagli ambienti male odoranti; e altresì in modo da non essere soggetti a eccessive vibrazioni e rumori bruschi e improvvisi, tali da disturbare sensibilmente il riposo dell'equipaggio. Gli alloggi devono altresì essere ubicati, per quanto possibile, al disopra della linea di galleggiamento e sempre in maniera che ne siano facili l'accesso e la viabilità per poter raggiungere rapidamente il posto di lavoro, anche col maltempo.
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