Art. 4
LEGGE 16 giugno 1939, n. 1045
In vigore dal 24 ago 1999
Deve essere evitato, per quanto possibile, il passaggio attraverso gli alloggi, di condutture che possano creare ostacolo o disturbo specialmente in corrispondenza delle cuccette e della parte centrale del locale. In ogni caso tali condutture devono essere opportunamente rivestite di materiale coibente e impermeabile.
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