Art. 9

LEGGE 26 aprile 1934, n. 653

In vigore dal 12 mag 1934
Gli ufficiali sanitari sono tenuti ad eseguire le visite mediche ed a rilasciare gratuitamente i certificati previsti dal precedente articolo. Possono essere autorizzati dal Ministro per le corporazioni ad eseguire visite ed a rilasciare certificati, egualmente senza spesa, anche i medici dell'Opera nazionale maternità ed infanzia ed i medici di istituzioni assistenziali.
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