Art. 8

LEGGE 26 aprile 1934, n. 653

In vigore dal 12 mag 1934
I fanciulli e le donne minorenni non possono essere addetti al lavoro ove non risulti, in base a certificato medico, che sono sani e adatti al lavoro. Qualora il sanitario ritenga che non siano fisicamente idonei a tutti o ad alcuni dei lavori di cui agli articoli 10 e 11, dovrà specificare nel certificato medico i lavori ai quali non possono essere addetti. Non possono essere addetti al lavoro fanciulli e donne minorenni che non siano forniti di un libretto di lavoro, le cui norme saranno determinate dal Ministro per le corporazioni con apposito decreto, e nel quale sarà inserita fra gli altri elementi la scheda sanitaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo