Art. 8
LEGGE 26 aprile 1934, n. 653
In vigore dal 12 mag 1934
I fanciulli e le donne minorenni non possono essere addetti al lavoro ove non risulti, in base a certificato medico, che sono sani e adatti al lavoro.
Qualora il sanitario ritenga che non siano fisicamente idonei a tutti o ad alcuni dei lavori di cui agli articoli 10 e 11, dovrà specificare nel certificato medico i lavori ai quali non possono essere addetti.
Non possono essere addetti al lavoro fanciulli e donne minorenni che non siano forniti di un libretto di lavoro, le cui norme saranno determinate dal Ministro per le corporazioni con apposito decreto, e nel quale sarà inserita fra gli altri elementi la scheda sanitaria.
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