Art. 3
LEGGE 26 aprile 1934, n. 653
In vigore dal 12 mag 1934
Salvo una diversa specificazione si intendono:
a) per «fanciulli» le persone di ambo i sessi che non hanno compiuto i 15 anni;
b) per «donne minorenni» quelle che, compiuti i 15 anni, non hanno compiuto i 21 anni.
Gli esercenti di laboratori-scuola sono considerati datori di lavoro.
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