Art. 3

LEGGE 26 aprile 1934, n. 653

In vigore dal 12 mag 1934
Salvo una diversa specificazione si intendono: a) per «fanciulli» le persone di ambo i sessi che non hanno compiuto i 15 anni; b) per «donne minorenni» quelle che, compiuti i 15 anni, non hanno compiuto i 21 anni. Gli esercenti di laboratori-scuola sono considerati datori di lavoro.
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