Art. 4

LEGGE 26 aprile 1934, n. 653

In vigore dal 12 mag 1934
Si presumono addetti al lavoro le donne, i fanciulli, ed i minori, di cui agli articoli seguenti, che si trovino nei luoghi di lavoro ai quali è applicabile la presente legge, a meno che non venga giustificata la loro presenza con motivi attendibili. La giustificazione deve essere data dal datore di lavoro.
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LEGGE 26 aprile 1934, n. 653 (Art. 4 Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli.) — Testo vigente | Portale Normativo