Art. 4
LEGGE 26 aprile 1934, n. 653
In vigore dal 12 mag 1934
Si presumono addetti al lavoro le donne, i fanciulli, ed i minori, di cui agli articoli seguenti, che si trovino nei luoghi di lavoro ai quali è applicabile la presente legge, a meno che non venga giustificata la loro presenza con motivi attendibili.
La giustificazione deve essere data dal datore di lavoro.
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