Art. 1
LEGGE 26 aprile 1934, n. 653
In vigore dal 12 mag 1934
Il lavoro delle donne e dei fanciulli alla dipendenza di datori di lavoro è disciplinato dalle norme della presente legge.
Tali norme debbono essere osservate anche nei riguardi degli allievi e delle allieve dei laboratori scuola eserciti con fine di speculazione.
Dette norme non si applicano nei riguardi:
a) delle donne e dei fanciulli addetti a lavori domestici inerenti al normale svolgimento della vita della famiglia;
b) della moglie, dei parenti e degli affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro, quando siano con lui conviventi ed a suo carico e salvi i casi previsti dagli ;
c) delle donne e dei fanciulli lavoranti al proprio domicilio, salvo il disposto dell';
d) delle donne occupate negli uffici dello Stato, delle Provincie e dei Comuni;
e) delle donne e dei fanciulli occupati in aziende dello Stato, quando da disposizioni legislative o regolamentari sia prescritto un regime non inferiore a quello stabilito dalla presente legge;
f) delle donne e dei fanciulli addetti a lavori agricoli, salvo il disposto dell';
g) dei fanciulli occupati a bordo delle navi;
h) del personale femminile religioso addetto agli Istituti pubblici di assistenza e di beneficenza.
Storico versioni
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