Art. 11
LEGGE 26 aprile 1934, n. 653
In vigore dal 12 mag 1934
I carichi, di cui possono essere gravati i fanciulli, i minori degli anni diciassette e le donne di qualunque età adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, anche se inerenti ai lavori agricoli, non possono superare i seguenti limiti:
a) trasporto a braccia od a spalla:
maschi sotto ai 15 anni, chilogrammi 15;
maschi dal 15 ai 17 anni, chilogrammi 25;
femmine sotto ai 15 anni, chilogrammi 5;
femmine dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 15;
femmine sopra i 17 anni, chilogrammi 20;
b) trasporto con carretti a tre od a quattro ruote su strada piana: otto volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo;
c) trasporto con carretti su guide di ferro: 20 volte i pesi indicati alla lettera a) compreso il peso del veicolo.
Per quanto riguarda le donne in istato di gravidanza si applica il divieto prescritto dall'articolo 13 della legge sulla tutela della maternità delle lavoratrici.
Storico versioni
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