Art. 15

LEGGE 26 aprile 1934, n. 653

In vigore dal 12 mag 1934
Il divieto di lavoro notturno non si applica per coloro che abbiano compiuto gli anni 16 e per le donne di qualunque età, quando si verifichi un caso di forza maggiore che ostacoli il funzionamento normale dell'azienda. Il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione all'Ispettorato corporativo, indicando le condizioni costituenti la forza maggiore, il numero delle donne e dei minori occupati, gli orari di lavoro adottati e la durata presumibile del lavoro notturno. Dovrà altresì successivamente comunicare all'Ispettorato la data della cessazione del lavoro notturno. L'Ispettorato corporativo potrà imporre la limitazione o la sospensione del lavoro notturno. Contro il provvedimento dell'Ispettorato è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.
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