Art. 17

LEGGE 26 aprile 1934, n. 653

In vigore dal 31 ago 1940
Nei casi in cui dalle leggi sulla limitazione degli orari di lavoro è consentito superare le otto ore giornaliere, l'orario di lavoro non può superare le 10 ore al giorno per i fanciulli e le 11 ore al giorno per le donne che hanno compiuto i 15 anni, ferme restando le maggiori limitazioni stabilite da dette leggi. Parimenti, nel caso di lavoro a turno, il lavoro di ciascuna squadra non può superare le otto ore e mezzo. L'orario di lavoro si computa dall'atto dell'entrata nella azienda all'atto dell'uscita dalla medesima, esclusi solamente i riposi intermedi di cui agli e seguenti. I turni a scacchi possono effettuarsi solo quando siano consentiti dai contratti collettivi di lavoro o, in difetto, dall'Ispettorato corporativo, sentite le competenti Associazioni sindacali. L'orario di lavoro dei fanciulli e delle donne di qualsiasi età non può durare senza interruzione più di sei ore. Tuttavia l'Ispettorato corporativo può, in casi particolari, prescrivere la riduzione di tale orario fino a quattro ore, tenendo conto delle condizioni in cui, si svolge il lavoro. È vietato adibire le persone, di cui all', al trasporto di pesi, più di quattro ore durante la giornata di lavoro.
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