Art. 16

LEGGE 26 aprile 1934, n. 653

In vigore dal 16 lug 1955
Il Ministro per le corporazioni ha facoltà: a) di ridurre la durata del periodo di notte per le donne a 10 ore per non più di 60 giorni ogni anno, allorquando la lavorazione sia sottoposta all'influenza delle stagioni ed in tutti i casi in cui circostanze eccezionali lo richiedano; b) di ridurre la durata del periodo di notte per le donne a 10 ore nei luoghi ove ciò sia richiesto da condizioni speciali di clima; c) di autorizzare il lavoro notturno delle donne, stabilendone le condizioni, nelle stagioni e nei casi in cui tale lavoro si applichi a materie prime od a materie in lavorazione suscettibili di rapida alterazione, quando ciò sia necessario per salvare tali materie prime da una perdita inevitabile; d) di autorizzare, per circostanze particolarmente gravi, il lavoro notturno dei giovani che abbiano compiuto i 16 anni, quando l'interesse pubblico lo richieda.
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