Art. 9

LEGGE 24 luglio 1930, n. 1278

In vigore dal 4 ott 1930
Chiunque conduce o manda all'estero un minore degli anni 18 al fine d'impiegarlo in mestieri girovaghi e industrie dichiarate dannose o pericolose alla salute dalle leggi e dai regolamenti, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da L. 1000 a 3000.
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