Art. 3
LEGGE 24 luglio 1930, n. 1278
In vigore dal 4 ott 1930
Chiunque riceve danaro od altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, come compenso per procurare od agevolare illecitamente l'espatrio ad un cittadino che intende emigrare, è punito, per questo solo fatto, con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a L. 2000.
Alla stessa pena saggiace colui che ha dato o promesso il danaro od altra utilità.
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